Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1945 al 16 dicembre 2009. 101 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La facolta' di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, di rivedere i prezzi per i contratti relativi ad opere pubbliche la cui esecuzione richieda un periodo di tempo superiore ad un anno e' estesa agli appalti di durata inferiore all'anno, purche' superiore a sei mesi. E' ammessa altresi' la revisione dei prezzi per i lavori relativi ad opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, in corso di esecuzione al 1° aprile 1940-XVIII, limitatamente pero' alla parte eseguita e da eseguirsi dopo tale data.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;1137~art1 · fonte del testo