[1]Notificazioni ai Paesi

[2]Oltre alle notificazioni previste negli articoli 13 e 14, Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi previsti nel paragrafo 1 dell'articolo 7 di cui sopra, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti del presente Protocollo in virtu' dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7: a. le ratifiche e adesioni in virtu' dell'articolo 7; b. le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 8; c. le denunce in virtu' dell'articolo 9; d. l'abrogazione del presente Protocollo conformemente all'articolo 10; e. le dichiarazioni e notificazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12.

Testo vigente dal 27 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-08;37~protocollo-addizionale-art15 · fonte su Normattiva