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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, contenente provvedimenti per i titolari di rendite d'infortunio gia' a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza sociale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 marzo 1932 - Anno X

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Mussolini - Mosconi - Bottai - Grandi.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 29 aprile 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-03-17;375~art1 · fonte del testo