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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 maggio 1938-XVI, n. 768, recante modificazione del R. decreto-regge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, sui Consigli provinciali delle Corporazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000, con le seguenti modificazioni:
[5]Dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente:
[6]« Art. 4-bis. - Per il personale che, in base alle norme dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, numero 1900 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000), avra' conseguito la nomina nei ruoli statali, il periodo stabilito dall'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per l'ammissione agli esami di concorso per merito distinto e a quelli di idoneita' per la promozione al grado 8° per i ruoli dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle Corporazioni e dei capi dei Servizi statistici, ed al grado 9° per il ruolo dei capi delle Ragionerie, viene ridotto rispettivamente a due e quattro anni per il gruppo A e a quattro e sei anni per il gruppo B.
[7]«Il conferimento della promozione, pero', non potra' avvenire se non alla data in cui sara' compiuta l'anzianita' normalmente richiesta ai sensi delle disposizioni del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, tenuto conto pure del servizio prestato con funzioni direttive, di cui al comma 7° dell'articolo 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.
[8]«Qualora, in applicazione del precedente comma, le promozioni al grado 8° di gruppo A ed al grado 9° di gruppo B dei vincitori del concorso per merito distinto e degli impiegati che hanno superato gli esami di idoneita' non abbiano luogo nell'ordine, rispettivamente, della graduatoria del concorso e della graduatoria unica degli idonei formata secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianita' rispetto a coloro che non abbiano ancora raggiunta l'anzianita' indicata nel precedente comma.
[9]« Coloro che non vincano il concorso, ma vi riportino i punti richiesti per superare l'esame di idoneita', saranno collocati, secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneita' che sara' bandito dopo che essi abbiano raggiunto, ai sensi del primo comma del presente articolo, l'anzianita' per parteciparvi».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 gennaio 1939-XVII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Rossoni - Di Revel - Solmi - Lantini
[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 7 marzo 1939 al 16 dicembre 2009
