[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
[3]ACCORDO EUROPEO per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali
[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo; Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi membri; Considerando che il Regolamento delle radiocomunicazioni, allegato alla Convenzione internazionale sulle telecomunicazioni, vieta l'impianto e l'esercizio di stazioni di radiodiffusione a bordo di navi, aeronavi o di ogni oggetto galleggiante od aerotrasportato fuori dai territori nazionali; Considerando inoltre l'utilita' di prevedere la facolta' di vietare l'impianto e l'esercizio di stazioni di radiodiffusione su oggetti fissati od appoggiati sul fondale marino, fuori dai territori nazionali; Considerato l'interesse di una collaborazione europea in tale campo: Hanno convenuto quanto segue:
[5]ARTICOLO 1.
[6]Il presente Accordo concerne le stazioni di radiodiffusione installate o in servizio a bordo di una nave, di un'aeronave o di ogni altro oggetto galleggiante od aerotrasportato e che, fuori dai territori nazionali, trasmettano emissioni destinate ad essere ricevute, o suscettibili di esserlo, completamente o in parte, sul territorio di una delle Parti contraenti, o che causino interferenze nocive ad un servizio di radiocomunicazione, operante con l'autorizzazione di una delle Parti contraenti, in base al Regolamento delle radiocomunicazioni.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
