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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1280, concernente la disciplina della vendita e locazione degli alberghi fruenti di mutui e di contributi dello Stato, con le seguenti modificazioni:
[5]Alla fine dell'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
[6]« Il mutamento della destinazione degli edifici di cui al comma precedente e' disciplinato dalle norme contenute nella legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, e da quelle della presente ».
[7]L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
[8]« La legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1692, avra' attuazione fino al 31 dicembre 1943-XXII, fermi restando gli effetti degli atti e dei provvedimenti che siano stati presi a termini della legge stessa. La legge anzidetta avra' applicazione nei confronti anche degli edifici che siano destinati ad uso di albergo, pensione o locanda dopo la data di pubblicazione del presente decreto, nonche' dei contratti di locazione, nuovi o rinnovati, stipulati dopo la medesima data di pubblicazione.
[9]« Il procedimento di esecuzione davanti all'autorita' giudiziaria e' sospeso fino a definizione della procedura amministrativa pendente sugli stessi beni davanti al Ministero della cultura popolare ».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 18 gennaio 1939-XVII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]Mussolini - Alfieri - Lantini - Solmi - Di Revel
[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 7 marzo 1939 al 16 dicembre 2009
