Art. 10 (Convenzione)
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte avra' tuttavia facolta' di denunciarla in qualunque momento dopo lo scadere del termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e avra' effetto il primo giorno del settimo mese successivo a quello in cui la notifica e' stata ricevuta. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.
Testo vigente dal 4 novembre 1997
