e rimessa di redditi (1) La linea aerea designata da Hong Kong avra' diritto di convertire e rimettere all'estero dall'Italia, su richiesta, i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti a livello locale e la linea aerea designata dalla Repubblica Italiana avra' diritto di convertire e rimettere all'estero da Hong Kong, su richiesta, i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti a livello locale, su base di reciprocita'. (2) La conversione e la rimessa di detti redditi dovra' essere consentita senza restrizioni al tasso di cambio applicabile alle transazioni correnti in vigore al momento in cui detti redditi vengono presentati per la conversione o la rimessa e dovranno essere soggetti soltanto agli oneri normalmente imposti dalle banche per l'effettuazione di detta conversione o rimessa.
Testo vigente dal 4 novembre 1997
