di rappresentanza e vendita della linea aerea (1) La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente avra' il diritto, in base alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative emanate in conformita' alla legislazione dell'altra Parte in materia di ingresso, residenza ed impiego, di introdurre e mantenere nel territorio di quest'ultima tutto il personale manageriale, amministrativo, commerciale, tecnico, operativo e specializzato necessario a soddisfare le esigenze della linea aerea designata. (2) La linea aerea designata di ciascuna Parte contraente avra' il diritto di svolgere attivita' di vendita di servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della sua rete e sulle reti delle altre linee aeree, nel territorio dell'altra Parte contraente, sia direttamente che tramite rappresentanti. La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente avra' il diritto di vendere detti servizi, e gli utenti saranno liberi di acquistarli, in valuta locale o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378~accordo-art12 · fonte su Normattiva