I Governi partecipanti alla presente Convenzione saranno tenuti ad assicurare l'esecuzione nelle misure prescritte in base al paragrafo (b) dell'articolo 5, dei mandati rilasciati dal Presidente del Tribunale in base all'articolo 11 (e) e, ove sia il caso, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di esse.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
