• a)L'Agenzia avra' il diritto e la responsabilita' di inviare nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, ispettori designati da essa dopo consultazione con il Governo o i Governi interessati i quali, in qualsiasi momento, avranno accesso in ogni luogo, a tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti sottoposti al controllo, e a tutti gli elementi d'informazione, necessari per la contabilita' delle materie grezze e materie fissili speciali sottoposte al controllo e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nonche' dagli accordi conclusi dall'Agenzia con il Governo o i Governi interessati.
  • b)Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati, l'Agenzia potra' chiedere che siano adottati i provvedimenti necessari a porre rimedio a tale situazione; se essi non sono adottati entro un ragionevole termine, l'Agenzia potra' prescrivere il ricorso ad una o piu' delle seguenti misure:
  • i)interruzione o cessazione delle consegne di materie, attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o sottoposti alla sua sorveglianza;
  • ii)restituzione delle materie e delle attrezzature fornite dall'Agenzia o sottoposte alla sua sorveglianza.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art5 · fonte su Normattiva