di sanzioni pecuniarie ed esecuzione di misure, di confisca 1. Gli Stati parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure di confisca ordinate dalla Corte in forza del capitolo VII fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e secondo la procedura prevista dalla loro legislazione interna. 2. Se uno Stato parte non e' in grado di attuare l'ordinanza di confisca, dovra' prendere misure per ricuperare il valore del prodotto, dei beni o degli averi di cui la Corte ha ordinato la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. 3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del caso, di altri beni ottenuti da uno Stato parte in esecuzione di una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.
Testo vigente dal 19 luglio 1999
