1. Ogni "Partner" prendera' a proprio carico le spese per l'adempimento delle proprie responsabilita' in conformita' al presente Accordo, ivi compresa la partecipazione, stabilita su base di equita', alle spese comuni concordate per l'esercizio della Stazione Spaziale, come disposto nei Memorandum e nelle intese di attuazione. 2. In applicazione del presente Accordo, gli obblighi finanziari di ogni "Partner" sono soggetti alle rispettive procedure di finanziamento ed alla disponibilita' dei fondi stanziati. Riconoscendo l'importanza della cooperazione per la Stazione Spaziale, ciascun "Partner" si impegna ad adoperarsi per ottenere l'approvazione dei fondi necessari per adempiere a tali obblighi, conformemente alle rispettive procedure di finanziamento. 3. Qualora sorgessero problemi di finanziamento che possano incidere sulla capacita' di un "Partner" di adempiere alle sue responsabilita' in materia di cooperazione per la Stazione Spaziale, quest'ultimo, agente tramite il proprio Ente od Organizzazione Cooperante, ne informera' gli altri Enti od Organizzazioni Cooperanti e li consultera'. Ove necessario, anche i "Partners" potranno consultarsi. 4. I "Partners" cercheranno di ridurre al minimo la circolazione di fondi nell'attuazione della cooperazione per la Stazione Spaziale, ricorrendo, ove i "Partners" interessati cosi' convengano, anche alla permuta.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38~accordo-art15 · fonte su Normattiva