dei Dati e dei Beni in Transito Riconoscendo l'importanza dell'esercizio continuo e della piena utilizzazione internazionale della Stazione Spaziale, ogni "Stato Partner" permettera', nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali in quanto applicabili, il rapido transito dei dati e dei beni degli altri "Partners", dei loro Enti od Organizzazioni Cooperanti e dei loro utilizzatori. Il presente Articolo si applichera' unicamente a dati e beni in transito con destinazione e con provenienza dalla Stazione Spaziale, ivi compreso, ma senza che cio' significhi limitazione, il transito fra le proprie frontiere nazionali ed un sito di lancio o di atterraggio nel proprio territorio e fra un sito di lancio o di atterraggio e la Stazione Spaziale.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38~accordo-art20 · fonte su Normattiva