' Intellettuale 1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "proprieta' intellettuale" va intesa ai sensi dell'Articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Internazionale della Proprieta' Intellettuale, conclusa in Stoccolma il 14 luglio 1967. 2. Ferme restando le disposizioni del presente Articolo, ai fini della legge sulla proprieta' intellettuale, una attivita' che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale, e' considerata come svolta unicamente sul territorio dello "Stato Part- ner" che abbia immatricolato tale elemento, fatta eccezione che per gli elementi immatricolati dall'ESA, ogni "Stato Partner" europeo puo' considerare che l'attivita' si sia svolta sul proprio territorio. Onde prevenire dubbio, la partecipazione di uno "Stato Partner", del suo Ente od Organizzazione Cooperante o delle persone giuridiche ad esso collegate, ad un'attivita' che si svolga entro o su un elemento di volo della Stazione Spaziale di proprieta' di un altro "Partner", non modifichera' od influenzera' di per se' la giurisdizione su tale attivita', come disposto nella clausola precedente. 3. Per quanto riguarda un'invenzione realizzata entro o su uno qualsiasi degli elementi di volo della Stazione Spaziale da una persona che non sia suo cittadino o residente, uno "Stato Partner" non potra' applicare la propria legislazione in materia di segretezza delle invenzioni, in modo da impedire (per esempio imponendo termini di sospensione od esigendo preventiva autorizzazione) la presentazione di domande di brevetto in qualsiasi altro "Stato Part- ner" che possa provvedere alla protezione del segreto sulle domande di brevetto contenenti informazioni classificate od altrimenti protette per motivi di sicurezza nazionale. La presente disposizione non pregiudica (a) il diritto di ogni "Stato Partner", nel quale una domanda di brevetto sia stata presentata per la prima volta, di mantenere sotto suo controllo la segretezza di tale domanda o di sottoporre a restrizioni una sua ulteriore introduzione ovvero (b) il diritto di qualsiasi altro "Stato Partner", nel quale una domanda sia successivamente presentata, di sottoporre a restrizioni, ai sensi degli obblighi internazionali, la sua circolazione. 4. Ove una persona giuridica od un soggetto sia titolare di una proprieta' intellettuale protetta in piu' di uno "Stato Partner" europeo, detta persona giuridica o soggetto non potra' ottenere un risarcimento di danni e/o provvedimenti di protezione in piu' di uno di questi Stati per lo stesso atto di violazione degli stessi diritti su tale proprieta' intellettuale, che dovesse prodursi entro o su uno degli elementi immatricolati dall'ESA. Ove lo stesso atto di violazione entro o su uno degli elementi immatricolati dall'ESA dia luogo a procedimenti intentati da parte di differenti titolari di diritti di proprieta' intellettuale, per il fatto stesso che piu' di uno "Stato Partner" europeo possa ritenere che l'atto si sia prodotto sul proprio territorio, un tribunale puo' decidere, in pendenza di un giudizio in corso, la temporanea sospensione del procedimento di una causa successivamente intentata. Qualora venisse intentata piu' di una azione, l'esecuzione di una sentenza per danni a seguito di uno qualsiasi dei relativi procedimenti escludera' ulteriori risarcimenti per danni violazione in qualsiasi altra azione in corso o futura, basata sulla stessa causa. 5. Per quanto riguarda un'attivita' che abbia luogo entro o su un elemento di volo immatricolato dall'ESA, nessuno "Stato Partner" europeo potra' rifiutare di riconoscere una licenza di sfruttamento di un diritto di proprieta' intellettuale, qualora tale licenza sia valida secondo la legislazione di un qualsiasi "Stato Partner" europeo. L'osservanza delle condizioni di sfruttamento di detta licenza precludera' inoltre un risarcimento e/o provvedimenti di protezione per violazione in ogni altro "Stato Partner" europeo. 6. La presenza temporanea sul territorio di uno "Stato Partner" di qualsiasi oggetto, compresi i componenti di un elemento di volo, in transito tra qualunque luogo sulla Terra e qualunque elemento di volo della Stazione Spaziale, immatricolato da un altro "Stato Partner" o dall'ESA, non costituira' di per se' fondamento giuridico per intentare nel primo "Stato Partner" azioni per violazione di brevetto.

Testo vigente dal 31 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;38~accordo-art21 · fonte su Normattiva