Penale Considerate le caratteristiche, uniche nel loro genere e senza precedenti, di questa particolare cooperazione internazionale nello spazio, 1. gli Stati Uniti, gli "Stati Partner" europei, il Giappone ed il Canada possono, conformemente alle disposizioni dell'Articolo 5.2, esercitare la giurisdizione penale sugli elementi di volo che essi rispettivamente forniscono nonche sul personale, di propria nazionalita', entro o su qualsiasi elemento di volo; 2. gli Stati Uniti possono, in aggiunta, esercitare giurisdizione penale nei casi di grave reato, imputabili a persone non in possesso della loro cittadinanza entro o su un elemento di proprieta' non statunitense o della base abitata, o attaccato alla base abitata, che compromettano la sicurezza della base abitata o dei membri del suo equipaggio, purche prima di procedere a giudizio sugli elementi di accusa gli Stati Uniti: (a) si consultino con lo "Stato Partner" di cittadinanza del presunto colpevole circa l'interesse di entrambi gli Stati ad una procedimento a giudiziaria, e (b) abbiano (1) ricevuto il consenso di tale "Stato Partner" al proseguimento di una procedimento giudiziaria; oppure (2) in mancanza di tale consenso, non abbiano, potuto ottenere da tale "Stato Partner" assicurazione alcuna che esso si proponga di perseguire il proprio cittadino per capi d'accusa corrispondenti basati su elementi di prova.
Testo vigente dal 31 gennaio 1992
