[1]notarili
[2]1. Nell'ambito della circoscrizione consolare, i funzionari consolari possono compiere i seguenti atti:
- a)ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni di cittadini dello Stato d'invio, a condizione che queste non siano contrarie alla legge dello Stato di residenza;
- b)redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti di cittadini dello Stato d'invio;
- c)redigere o certificare contratti conclusi fra cittadini dello Stato d'invio, nonche' i loro strumenti unilaterali, sempre che tali contratti o strumenti non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza; in ogni caso i funzionari consolari non possono redigere o certificare contratti o strumenti relativi, allo stabilimento o al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;
- d)redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio e cittadini dello Stato di residenza quando l'effetto giuridico di tali contratti si presenta unicamente sul territorio dello Stato d'invio o tali contratti devono essere eseguiti su detto territorio, a condizione che essi non siano contrari all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza;
- e)tradurre e legalizzare ogni tipo di documenti emananti dalle autorita' o funzionari dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa efficacia e lo stesso valore di quelle fatte dai traduttori giurati di uno dei due Stati;
- f)autenticare su documenti di ogni genere la firma di cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore del documento in questione non sia contrario alle leggi dello Stato di residenza;
- g)ricevere in deposito contanti o altri titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato d'invio o destinati a tali cittadini, se il deposito non e' contrario alla legge dello Stato di residenza;
- h)compiere altri atti di cui sono incaricati dallo Stato d'invio, a condizione che essi non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza. 2. I contanti i titoli e gli altri beni ricevuti dai funzionari consolari non possono essere esportati dallo Stato di residenza se non in base ai regolamenti di tale Stato.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
