[1]notarili e amministrative
[2]1. Il capo dell'ufficio consolare puo' compiere i seguenti atti:
- a)registrare i cittadini dello Stato di invio che risiedono o dimorano temporaneamente nella circoscrizione consolare;
- b)ricevere, redigere oppure certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e rilasciare documenti sulla base di queste dichiarazioni;
- c)redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti di cittadini dello Stato di invio;
- d)redigere oppure certificare i contratti stipulati fra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purche' tali contratti e dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il capo dell'ufficio consolare non puo' compiere i suddetti atti se i contratti o le dichiarazioni concernano l'acquisto, la modificazione o l'estinzione di diritti reali riguardanti beni immobili situati nello Stato di residenza;
- e)redigere oppure certificare i contratti tra cittadini dello Stato di invio da una parte e cittadini dello Stato di residenza oppure cittadini di Stati terzi dall'altra parte, quando questi contratti devono essere eseguiti o produrre effetti giuridici esclusivamente nello Stato di invio, a condizione che non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza;
- f)redigere e certificare traduzioni di documenti;
- g)certificare copie e fotocopie di documenti;
- h)autenticare su documenti di qualsiasi genere le firme di cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;
- i)legalizzare i documenti redatti o certificati nello Stato di residenza o di invio;
- j)su richiesta dei tribunali o di altre autorita' dello Stato di invio ricevere le deposizioni dei cittadini di detto Stato, nonche' consegnare loro ogni atto di tali tribunali ed autorita';
- k)ricevere in deposito denaro, titoli, oggetti nonche' documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio, oppure ad essi destinati;
- i)compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio, a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza. 2. I documenti redatti, certificati o legalizzati dal capo dell'ufficio consolare, in conformita' alla legislazione dello Stato di invio, hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio dei documenti redatti, certificati o legalizzati dai competenti organi di questo Stato.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
