[1]in materia di stato civile

[2]1. I funzionari consolari possono redigere, registrare e trascrivere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari possono celebrare matrimoni quando entrambi gli sposi sono cittadini dello Stato d'invio. Essi ne informeranno immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni che precedono non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto riguarda le dichiarazioni di nascita, di matrimonio o di decesso.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art13 · fonte su Normattiva