[1]notarili e amministrative
[2]1. Nella circoscrizione consolare, il funzionario consolare puo' compiere i seguenti atti:
- a)ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che esse non siano contrarie alla legislazione dello Stato di residenza;
- b)redigere, certificare e ricevere in deposito testamenti di cittadini dello Stato di invio;
- c)redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, ed anche le loro dichiarazioni unilaterali, purche' tali contratti o dichiarazioni non contrastino con la legislazione dello Stato di residenza; tuttavia il funzionario consolare non puo' redigere o certificare contratti o dichiarazioni relativi all'acquisto ed al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza;
- d)redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio e cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo quando l'effetto giuridico di tali contratti si produca esclusivamente nel territorio dello Stato di invio o questi contratti debbano essere eseguiti nel detto territorio, a condizione che non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza;
- e)tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato da autorita' o funzionari dello Stato di invio e dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa validita' che se fossero state eseguite dai traduttori ufficiali di uno dei due Stati;
- f)autenticare su documenti di qualsiasi genere la firma dei cittadini dello Stato di invio, a condizione che il contenuto dei documenti, non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;
- g)ricevere in deposito denaro, titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato di invio oppure ad essi destinati, se cio' non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza;
- h)compiere ogni altro atto al quale sia stato autorizzato dallo Stato di invio a condizione che esso non contrasti con la legislazione dello Stato di residenza. 2. Il denaro, i titoli e gli altri beni presi in consegna dal funzionario consolare non possono essere esportati dallo Stato di residenza che in conformita' ai regolamenti di questo Stato.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
