[1]consolare ed exequatur

[2]1. Il capo della sede consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni dietro autorizzazione dello Stato di residenza, che gli viene rilasciata sotto forma di exequatur, dopo presentazione della commissione consolare. 2. La commissione consolare deve indicare i nomi e i cognomi e la categoria del capo della sede consolare, nonche' la circoscrizione consolare e la residenza della sede consolare. 3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo della sede consolare puo' essere ammesso all'esercizio provvisorio delle sue funzioni. In tal caso, sono a lui applicabili le disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art3 · fonte su Normattiva