[1], a titolo temporaneo, delle funzioni di capo della sede consolare

[2]1. Se il capo della sede consolare e' impedito ad esercitare le sue funzioni o se la sua sede e' vacante, un gerente ad interim puo' agire a titolo provvisorio quale capo della sede consolare. 2. I nomi e cognomi del gerente ad interim sono notificati in precedenza dalla missione diplomatica dello Stato di invio. 3. Durante la sua gestione, le disposizioni di questa convenzione sono applicabili al gerente ad interim allo stesso modo che per il capo della sede consolare di cui si tratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare ad un gerente ad interim le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo della sede consolare fosse subordinato a condizioni che il gerente ad interim soddisfa.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art4 · fonte su Normattiva