[1]dal regime di sicurezza sociale

[2]1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri della sede consolare, per quanto attiene ai servizi che essi rendono allo Stato di invio, e i membri della loro famiglia, sono esenti dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato di residenza. 2. L'esenzione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo si applica del pari ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri della sede consolare, a condizione:

  • a)che non siano cittadini dello Stato di residenza o che non abbiano in esso la loro residenza permanente; e
  • b)che siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato di invio o in uno Stato terzo. 3. I membri della sede consolare che hanno al loro servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista dal paragrafo 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi che le norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro. 4. L'esenzione prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, per quanto e' ammessa da tale Stato.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art37 · fonte su Normattiva