[1]fiscale
[2]1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari ed i membri della loro famiglia sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, provinciale e comunale, ad eccezione:
- a)delle imposte indirette di natura tale da essere normalmente incluse nel prezzo delle merci o dei servizi;
- b)delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta', situati nel territorio dello Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23;
- c)dei diritti di successione e di trasferimento riscossi dallo Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo 40;
- d)delle imposte e tasse su ogni tipo di reddito privato che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
- e)delle imposte e tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi;
- f)dei diritti di registrazione, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
