[1]fiscale

[2]1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari ed i membri della loro famiglia sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, provinciale e comunale, ad eccezione:

  • a)delle imposte indirette di natura tale da essere normalmente incluse nel prezzo delle merci o dei servizi;
  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta', situati nel territorio dello Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23;
  • c)dei diritti di successione e di trasferimento riscossi dallo Stato di residenza, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo b) dell'articolo 40;
  • d)delle imposte e tasse su ogni tipo di reddito privato che hanno la loro fonte nello Stato di residenza;
  • e)delle imposte e tasse riscosse in pagamento di particolari servizi resi;
  • f)dei diritti di registrazione, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23. 2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art38 · fonte su Normattiva