1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'Ufficio consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia sono esentati dalle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza. 2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:

  • a)che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano ivi la loro residenza permanente, e
  • b)che siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle disposizioni sulla sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza. 4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art21 · fonte su Normattiva