[1]dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno

[2]1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonche' i membri della loro famiglia sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non e' un impiegato permanente dello Stato di invio o che svolge un'attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' a un membro della sua famiglia.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art36 · fonte su Normattiva