[1]fiscale

[2]1. A condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, i funzionari e gli impiegati consolari ed i membri delle loro famiglie conviventi ed a carico, sono esenti da tutte le imposte e tasse, personali e reali, statali, regionali, provinciali e comunali ad eccezione:

  • a)delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi;
  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati nel territorio dello Stato di residenza, salvo le disposizioni dell'articolo 30;
  • c)delle imposte di successione e delle imposte sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con la riserva contenuta nell'articolo 46;
  • d)delle imposte e tasse sui proventi, ivi compresi gli interessi di capitale, che hanno la loro origine nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;
  • e)delle imposte e tasse percepite in remunerazione di servizi resi;
  • f)delle tasse e delle imposte di registro, d'ipoteca, di bollo e dei diritti di segreteria, con riserva delle disposizioni dell'articolo 30. 2. I membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato di residenza sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che percepiscono in ragione dei loro servizi. 3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano persone i cui trattamenti o salari non sono esentati dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di percezione delle imposte sul reddito.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art44 · fonte su Normattiva