[1]da prestazioni personali

[2]Lo Stato di residenza deve esentare i membri della Sede consolare e i membri della loro famiglia da ogni prestazione personale e da ogni servizio di pubblico interesse, di qualunque natura, e da oneri militari quali la requisizione, i contributi e gli alloggi militari.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art41 · fonte su Normattiva