[1]del servizio militare e da prestazioni obbligatorie

[2]Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia che non abbiano la cittadinanza di tale Stato:

  • a)dall'obbligo del servizio militare;
  • b)da ogni prestazione personale e dai servizi di interesse pubblico, di qualsiasi natura essi siano, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art50 · fonte su Normattiva