[1]del servizio militare e da prestazioni obbligatorie
[2]Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia che non abbiano la cittadinanza di tale Stato:
- a)dall'obbligo del servizio militare;
- b)da ogni prestazione personale e dai servizi di interesse pubblico, di qualsiasi natura essi siano, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
