Lo Stato di residenza deve esentare i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico di qualsiasi natura nonche' da obblighi militari quali le requisizioni, le contribuzioni e gli alloggiamenti militari.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art19 · fonte su Normattiva