[1]dalle prestazioni personali
[2]Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia, conviventi e a loro carico, a condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico, di qualunque natura esso sia, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.
Testo vigente dal 9 gennaio 1974
