[1]dalle prestazioni personali

[2]Lo Stato di residenza esenta i membri dell'ufficio consolare e i membri di famiglia, conviventi e a loro carico, a condizione che non siano cittadini dello Stato di residenza, da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico, di qualunque natura esso sia, e dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggi militari.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art47 · fonte su Normattiva