1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dall'accordo. 2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o l'Egitto, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'applicazione del presente articolo puo' essere oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art16 · fonte su Normattiva