1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunita' e l'Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo. 2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o l'Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'altra parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.
Testo vigente dal 30 luglio 2004
