[1]Dazi all'esportazione

[2]Nessuna delle Parti mantiene in vigore o introduce dazi, tasse o altri diritti e oneri doganali sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in connessione a queste, ovvero tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art17 · fonte su Normattiva