1. Le Parti prenderanno in considerazione la possibilita' di inserire nel campo di applicazione dell'accordo il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle societa' di una Parte a utenti dell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare tali raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento NPF accordatosi reciprocamente dalle Parti in conformita' dei rispettivi obblighi nel quadro del GATS, in particolare del suo articolo V. 3. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 e' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art30 · fonte su Normattiva