Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382~art76 · fonte su Normattiva