[1]Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
[2]1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
[3]2. Tali informazioni possono essere computerizzate.
[4]3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.
Testo vigente dal 27 gennaio 2004
