[1]Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

[2]1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

[3]2. Tali informazioni possono essere computerizzate.

[4]3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Testo vigente dal 27 gennaio 2004

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