due Parti Contraenti convengono di istituire una Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e tecnica, composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano: - il coordinamento delle attivita' di cooperazione economica e tecnica tra i due Paesi; - la previsione di nuove prospettive di cooperazione economica e tecnica; - la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla; - l'individuazione di specifici settori di collaborazione; - l'esame delle proposte volte a contribuire allo sviluppo della cooperazione economica. La Commissione Mista si riunira' alternativamente in Italia e in Mongolia.

Testo vigente dal 2 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;384~accordo-art7 · fonte su Normattiva