l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo, le Parti concordano la costituzione di una commissione mista per le attivita' di carattere tecnico-militare e di un comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa. La Commissione mista di cui sopra e' composta da specialisti degli Stati Maggiori delle due Forze Armate. Essa e' incaricata di avviare, seguire e coordinare le attivita' di cooperazione nei settori della formazione, dell'addestramento e dello scambio di personale e di informazioni d'interesse comune in materia di difesa. In questo contesto, essa definisce un Piano annuale di cooperazione che sottopone all'approvazione dei rappresentanti interessati dei due paesi prima del 1° dicembre dell'anno precedente l'anno di riferimento del piano. A questo titolo, le Parti contraenti si scambieranno le proposte da integrare nel piano annuale tutti gli anni entro il 15 ottobre, tranne che per l'anno di firma del presente Accordo. Il Comitato misto per la cooperazione nei settori tecnico-militare e dell'industria per la difesa, e' incaricato di determinare i modi e i mezzi per realizzare la cooperazione tecnico-industriale, contribuire al suo sviluppo e cercare nuove forme di cooperazione. A tale titolo, esso controlla l'attuazione della cooperazione militare e tecnica e l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo e dei documenti regolamentari redatti in base all'Accordo stesso. Il suddetto Comitato operera' secondo i principi stabiliti congiuntamente dalle Parti e conformemente al Regolamento da queste adottato.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art12 · fonte su Normattiva