Parti Contraenti riconoscono l'importanza, al fine di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, dell'Accordo per la Promozione e Protezione degli Investimenti, entrato in vigore il 1 settembre 1995, nonche' della sollecita conclusione di un Accordo per evitare la Doppia Tassazione e Prevenire le Evasioni Fiscali per quanto concerne le imposte sul reddito e sul capitale.

Testo vigente dal 2 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;384~accordo-art8 · fonte su Normattiva