[1]Articolo IX.

[2]Il presente Accordo sara' ratificato e lo scambio delle ratifiche avra' luogo a Washington al piu' presto possibile. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e costituira', da quel momento parte integrante del predetto Trattato di amicizia, commercio e navigazione. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto in doppio esemplare nelle lingue italiana ed inglese, entrambi ugualmente autentici a Washington il giorno ventisei settembre millenovecentocinquantuno. Per gli Stati Uniti d'America DEAN ACHESON Per la Repubblica italiana GIUSEPPE PELLA

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~artix · fonte su Normattiva