Ciascuna Parte contraente concede immediatamente e senza condizioni, ai prodotti originari o a destinazione dell'altra Parte, tutti i vantaggi, favori, privilegi ed immunita' da essa accordati o che accordera' in avvenire ai prodotti similari originari o a destinazione di qualsiasi altro Paese. Cio' si riferisce a tutto quanto concerne l'ammontare, la garanzia e la riscossione dei dazi e diritti di ogni specie dovuti in occasione od a causa dell'importazione o dell'esportazione, come pure i diritti dovuti per il trasferimento di fondi eseguito in pagamento delle importazioni o delle esportazioni, l'insieme della regolamentazione doganale e delle formalita' doganali afferenti l'importazione, l'esportazione, il transito, il deposito, l'importazione o esportazione temporanee, la riesportazione o reimportazione delle merci, senza che si fatta distinzione alcuna in rapporto alla via ed al mezzo di trasporto impiegati.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art17 · fonte su Normattiva