[1]Articolo XVII
[2]1. Il trattamento prescritto in questo articolo si applichera' a qualsiasi forma di controllo su operazioni finanziarie, ivi incluse: (a) limitazione della disponibilita' dei mezzi necessari per effettuare tali operazioni; (b) tassi di cambio; e (c) divieti, restrizioni, ritardi, tributi, oneri e penalita' su tali operazioni; e si applichera' sia che un'operazione avvenga direttamente che attraverso un intermediario in un altro Paese. Il termine "operazioni finanziarie" usato nel presente articolo significhera' tutti i pagamenti internazionali e trasferimenti di fondi effettuati a mezzo di danaro, titoli, depositi bancari, negoziazioni in valuta estera o altri accordi finanziari, prescindendo dallo scopo o natura di detti pagamenti o trasferimenti. 2. Alle operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Contraenti sara' accordato da ciascuna Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ad uguali operazioni fra i territori di detta Parte Contraente ed i territori di qualsiasi terzo Paese. 3. Ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente sara' accordato dall'altra Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente e non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese, relativamente ad operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Contraenti o fra i territori di detta altra Alta Parte Contraente e di qualsiasi terzo Paese. 4. In generale, qualsiasi controllo imposto su operazioni finanziarie da ciascuna Alta Parte Contraente sara' esercitato in modo tale da non influire svantaggiosamente sui rapporti di concorrenza commerciale o di investimenti di capitale dell'altra Alta Parte Contraente nei confronti del commercio o degli investimenti di capitale di qualsiasi terzo Paese.
Testo vigente dal 12 luglio 1949
