[1]ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE.

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE al fine di sviluppare amichevoli relazioni tra i due Paesi e di rafforzare la cooperazione nel campo dei trasporti marittimi, hanno, in conformita' con i principi di eguaglianza e del reciproco vantaggio, convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1

[4]Le Parti contraenti convengono di consentire alle navi mercantili battenti la bandiera nazionale della Repubblica italiana e quella della Repubblica popolare cinese di navigare tra i porti dei due Paesi aperti al commercio estero e di effettuare il trasporto di merci e di passeggeri tra i due Paesi o tra ciascuno di essi e terzi Paesi. Con il consenso delle competenti autorita' delle due Parti contraenti, navi mercantili battenti le bandiere nazionali di altri Paesi gestite da compagnie di navigazione delle due Parti, possono operare nello stesso modo.

Testo vigente dal 29 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art1 · fonte su Normattiva