[1]Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che entrambe le Parti contraenti avranno rispettivamente compiuto tutte le necessarie procedure legali e dato reciprocamente notifica di cio'. Dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, qualora una delle Parti contraenti intenda denunciarlo, dovra' notificarlo per iscritto all'altra Parte ed il presente accordo avra' termine dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte riceve tale notifica.

[2]FATTO a Pechino l'8 ottobre 1972 in duplice esemplare nelle lingue italiana, cinese ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.

[3]Per il Governo della Repubblica italiana Giuseppe LUPIS

[4]Per il Governo della Repubblica popolare cinese Yang CHI

Testo vigente dal 29 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art12 · fonte su Normattiva