Tutti gli introiti e i pagamenti, riscossi o effettuati da ciascuna Parte nel territorio dell'altra Parte contraente, vengono regolati in valute convertibili concordate da entrambe le Parti.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
Tutti gli introiti e i pagamenti, riscossi o effettuati da ciascuna Parte nel territorio dell'altra Parte contraente, vengono regolati in valute convertibili concordate da entrambe le Parti.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art10 · fonte su Normattiva