Al fine di seguire l'andamento dello sviluppo commerciale tra i due Paesi e di trattare tutte le questioni di comune interesse derivanti dall'attuazione del presente accordo, a richiesta di una qualunque delle due Parti, rappresentanti appositamente designati dalle competenti autorita' di entrambe le Parti si riuniranno alla data e nel luogo reciprocamente concordati.
Testo vigente dal 29 agosto 1974
