Ogni Stato membro della Commissione internazionale dello stato civile che non abbia firmato la presente Convenzione ed ogni Stato membro del Consiglio d'Europa potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. La convenzione entrera' in vigore per lo Stato aderente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito dello strumento di adesione.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386~art8 · fonte su Normattiva