La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Nei confronti dello Stato firmatario che l'avra' ratificata, accettata o approvata dopo l'entrata in vigore, la Convenzione avra' effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito, da parte di detto Stato, dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Testo vigente dal 24 luglio 1981
