1. Le imposte trattenute alla fonte in uno Stato Contraente saranno rimborsate, su richiesta del contribuente o dello Stato di cui e' residente, se il diritto di esazione delle imposte e' previsto dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. I reclami per il rimborso, che devono essere presentati entro i termini previsti dalla legge dello Stato Contraente che e' obbligato a procedere al rimborso, devono essere accompagnati da un certificato ufficiale dello Stato Contraente, di cui il contribuente e' residente, comprovante l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle facilitazioni previste dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti in base a mutuo accordo regoleranno il modo di applicazione del presente articolo, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art28 · fonte su Normattiva